Seminario – Gli archivi di architettura contemporanea. Nuove politiche e strategie fra tutela, valorizzazione e ricerca

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Venerdi 24 ottobre 2014
Mart Rovereto – Archivio del ‘900 – Corso Bettini, 43  – 38068 Rovereto TN

L’intervento di Ugo Carughi
Quale peso ha oggi l’archivio di architettura nel più ampio quadro delle politiche di tutela dei beni culturali?Nel considerare il ruolo dei fondi archivistici nella politica dei beni culturali in Italia, non è possibile non rilevare lo scollamento di quest’ultima rispetto all’intraprendenza culturale espressa stesse strutture istituzionali di settore, oltre che dalle Università, dalle Fondazioni/Musei e dalle Associazioni (in primis AAA ITALIA e do.co.mo.mo. italia) su un terreno ancora abbastanza vergine e inedito quale è quello dell’architettura del Novecento esteso fino alla produzione contemporanea. Scollamento che si manifesta, in particolare, quando dagli aspetti tutti interni al mondo della disciplina archivistica, della sistematizzazione delle fonti, della conoscenza, divulgazione e valorizzazione, si passa a quelli della concreta tutela.

Considerando il ruolo svolto dalle Università, dalle Istituzioni centrali del Ministero, da quelle periferiche (es. Campania), dai Musei/Fondazioni, emerge un’attività complessa e strutturata nelle linee organizzative, connotata da rilevanti livelli scientifici, anche se questa ricchezza non ha ancora raggiunto un complessivo assetto organizzativo, com’è facile immaginare considerando il numero e la diversa natura dei soggetti coinvolti. Le iniziative delle istituzioni ministeriali relative all’attività archivistica sono certamente un elemento delle politiche culturali di tutela ma, nella misura in cui aprono nuovi orizzonti a quest’ultima attraverso altre operazioni ad esse strettamente connesse e conseguenziali (come il Piano nazionale per la tutela dell’architettura del Novecento, secondo l’ultima dizione: APAR – Atlante Paesaggio Arte e Architettura), evidenziano fatalmente le inadeguatezze della legge e delle sue procedure, come può evincersi da alcune considerazioni che è possibile fare sullo schema di accordo tra la Direzione Generale competente e le varie Direzioni Regionali. Gli obiettivi delle suddette iniziative contrastano, infatti, in modo talvolta clamoroso con gli impedimenti della normativa, al punto che, come in concreto facilmente verificabile (tra i tanti esempi di vincoli abortiti sul nascere: Olivetti di Pozzuoli e Stadio San Paolo, a Napoli), si traducono nella maggior parte dei casi, in una serie di “vorrei, ma non posso”. I due ultimi decreti del Ministro relativi alla tutela dei cinema storici e delle librerie storiche, doppiamente inutili (sotto un profilo formale e sostanziale), non confortano in vista di un reale aggiornamento della legge e, in più, creano false aspettative.
Di qui, l’enunciazione di alcune tra le più evidenti problematiche del Codice: rigidezza e passività dello strumento del vincolo; mancanza di una gradualità sostanziale dell’interesse culturale e, invece, presenza di una gradualità formale e relativa a un fattore del tutto incongruo rispetto alla natura del bene culturale, qual è il regime patrimoniale; separazione tra interesse ‘intrinseco’ e relazionale’; separazione normativa e procedurale tra bene e contesto; separazione tra tutela e urbanistica; barriere temporali all’azione di tutela (di 50 o di 70 anni); modalità incongrua e incomprensibile per gli utenti in cui sono elencati i beni culturali nell’art.10; sostanziale assenza nell’insegnamento universitario a Giurisprudenza (Diritto Amministrativo) del Codice: si trova talvolta nelle facoltà d’Architettura e di Beni Culturali, come una sperduta cenerentola, presentata talvolta da chi non ha mai praticato in concreto questa legge e ne conosce solo gli aspetti teorici.

Cosa significa ‘archivio’ nell’era digitale? Quale il senso dei termini ‘memoria’ e ‘testimonianza’?

Questo tema può essere inquadrato attraverso un doppio ordine di considerazioni. Il primo direttamente incentrato sui vantaggi e sui rischi connessi alla digitalizzazione dei documenti, all’indiscriminata disponibilità, alla indefinita e sempre più perfetta riproducibilità nel rapporto con gli originali. A tale aspetto è possibile accennare con considerazioni d’ordine giuridico e, in certo modo, ‘critico’. Il secondo ordine di considerazioni, partendo dal rapporto tra immagine elettronica e documento originale, può un’estendersi all’ulteriore rapporto tra quest’ultimo e l’opera concreta. Il ragionamento potrebbe portare alla paradossale conclusione che maggiori sono le possibilità di riprodurre e, perché no, di manipolare e falsificare le immagini dell’opera e i documenti che la riguardano, maggiore sarà, in proporzione, il valore della matrice fisica e irripetibile costituita in prima istanza dalla materialità del bene; in seconda, da quella del documento originale. Se aumenta l’‘interesse’ degli originali, più valide saranno le ragioni che ne esigono la tutela. Una tutela pensata non più solo in ragione del passato, ma sollecitata dalle incalzanti possibilità dell’odierna tecnologia. Ma se si tutelano i documenti riguardanti un’architettura, perché non è possibile creare almeno un’attenzione di tutela per quest’ultima, anche se non ha spento le cinquanta candeline?